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Obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali per le imprese: scadenza 31 marzo 2025

Prorogato al 31 marzo 2025 l’obbligo assicurativo per le imprese italiane contro le catastrofi naturali introdotto dal governo con la Legge n. 213 del 30 dicembre che inizialmente prevedeva la scadenza per il 31 dicembre 2024.

Il Decreto-Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, coordinato con la legge di conversione n. 15 del 21 febbraio 2025 (noto come Decreto Milleproroghe 2025), ha infatti previsto, all’articolo 13, comma 1, una proroga. Le aziende interessate dalla legge hanno dunque ancora tempo per mettersi in regola per stipulare polizze assicurative che coprano i rischi catastrofali.

 

Soggetti obbligati

Sono soggette all’obbligo:

  • Tutte le imprese con sede legale in Italia;
  • Le imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia, registrate presso la Camera di Commercio.

Sono invece escluse dall’obbligo:

  • Le imprese agricole (ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile), che beneficiano del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole;
  • Le imprese i cui beni immobili risultino affetti da abusi edilizi o costruiti senza le necessarie autorizzazioni.

 

Modalità attuative e ambito di copertura

Con il Decreto Ministeriale n. 18/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, sono state definite le modalità operative delle assicurazioni contro i rischi catastrofali, stabilendo:

  • I criteri per identificare gli eventi calamitosi e catastrofali;
  • Le modalità di determinazione e aggiornamento dei premi, in base al principio di mutualità;
  • I limiti di assunzione del rischio per le imprese assicuratrici.

Le polizze dovranno garantire la copertura dei beni aziendali contro danni derivanti da calamità naturali quali:

  • Terremoti;
  • Alluvioni;
  • Frane;
  • Inondazioni ed esondazioni.

I beni coperti dalla polizza includono:

  • Immobili: fabbricati e terreni destinati all’attività d’impresa;
  • Impianti e macchinari: attrezzature fisse o mobili funzionali alla produzione;
  • Strumenti industriali e commerciali: dispositivi operativi utilizzati nell’attività aziendale.

 

Conseguenze del mancato adempimento

Sebbene la normativa non preveda sanzioni dirette per il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo, le imprese inadempienti potrebbero essere escluse da contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie statali, soprattutto in situazioni di emergenza derivanti da eventi calamitosi. Inoltre, potrebbero non beneficiare delle garanzie offerte dal fondo di garanzia per le PMI nell’accesso al credito.


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Consulta il Decreto Legge.
dm-30-01-2025-18.pdf
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