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RATEIZZAZIONI CARTELLE PRE-COVID DECADUTE: ENTRO IL 30 APRILE NUOVA ISTANZA

Il 30 aprile 2022, è il termine ultimo entro il quale, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione a seguito dell'emergenza da Covid-19, ovvero:

  • prima dell'8 marzo 2020
  • o, prima del 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta zona rossa (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020),

possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione per le somme ancora dovute, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le suddette richieste di dilazione presentate dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022, rimane tuttavia valida la regola generale secondo la quale si decade dal nuovo piano di dilazione con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973).

La disposizione in esame, ovvero la riapertura dei termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 è intervenuta la decadenza dal beneficio, era stata prevista dal Decreto Milleproroghe n. 228/2021 convertito dalla Legge di conversione del 25.02.2022 n. 15.

 

Ricordiamo che, il beneficio della rateizzazione decade in caso di:

  • inadempienza, ovvero di mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, ovvero si ha la decadenza al mancato pagamento di:
    • 18 rate anche non consecutive, per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i contribuenti residenti nella ex “zona rossa”), (Decreto Fiscale);
    • 10 rate anche non consecutive, per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, (Decreto Ristori);
    • 5 rate anche non consecutive, per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022;
  • assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
  • decesso del richiedente;
  • società cancellate dal registro delle imprese.

In questi casi, l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite.

(Fonte Fisco e Tasse)