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COMUNICAZIONE | REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO

Entro l’11 dicembre 2023 bisogna comunicare all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva. Sono tenuti ad adempiere a questa comunicazione:

  • le imprese con personalità giuridica, ovvero le società per azioni, società responsabilità limitata, cooperative e società in accomandita per azioni;
  • le persone giuridiche private che devono iscriversi nell’apposito registro;
  • trust e istituti giuridici affini che risiedono nel territorio dello Stato italiano, nonché le persone che esercitano diritti poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust o dell’istituto giuridico affine (art. 22, co. 5 del D.Lgs. n. 231/07).

Non rientrano tra i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione le società di persone (comprese le società semplici).

 

La comunicazione potrà avvenire solo per via telematica, sottoscrivendo il documento con Firma Digitale.

 

Le imprese, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini costituiti successivamente alla data del 9 Ottobre 2023 provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

 

Il mancato o il tardivo adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.

 

 

Per maggiori chiarimenti e supporto per l’invio della pratica, invitiamo a contattare il proprio commercialista.