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COMUNICAZIONE RLS ALL' INAIL

SCADENZA COMUNICAZIONE RLS ALL'INAIL

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare, in via telematica, all' INAIL il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in base all’art. 18, lettera a) del decreto legislativo 81/2008 così come modificato dall’articolo 13, lettera f) del d.lgs. 106/2009.

L'obbligo scatta in caso di nuova nomina o nuova designazione, non c’è obbligo di comunicazione se, alla scadenza del triennio, il rappresentante dei lavoratori uscente non si dimette dall’incarico.

 

Il termine per procedere alla comunicazione delle modifiche intervenute è fissato al 31 marzo (dell’anno seguente a quello in cui c’è stata la modifica), data entro cui deve essere ‘fotografata’ la situazione esistente al 31 dicembre dell’anno prima.”

 

La trasmissione può avvenire direttamente a cura del Datore di Lavoro tramite il portale dell’INAIL, oppure per il tramite del proprio consulente del lavoro.

A tale trasmissione, oltre al nominativo del RSL andrà allegato anche il verbale di elezione (se i lavoratori sono più di uno) oppure l’accettazione dell’incarico (in caso di un solo dipendente).”

 

Si invita ad adempiere a quanto previsto dal D.L. 81/08  in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di evitare possibili sanzioni.

 


Per informazioni e supporto per la trasmissione della comunicazione contatta i nostri uffici

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