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NUOVE DISPOSIZIONI

Il nuovo D.P.C.M. (11 MARZO 2020) è stato emanato ieri sera un nuovo DPCM che prevede la chiusura di diverse attività commerciali fino al prossimo 25 marzo 2020.

 

Anche oggi in diversi ci hanno contattati preoccupati o dubbiosi se obbligati a chiudere o meno.

 

Dall'esame del Decreto si evince che chiudono solo alcune categorie di negozi, in particolare sono sospese le attività commerciali al dettaglio con l'eccezione dei beni di prima necessità quali, ad esempio, generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai e di quelle (che poi tutte di prima

necessità non sembrano) contenute nell'elenco - che riportiamo di seguito - allegato al DPCM.

 

Sono sospese le attività di ristorazione (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie). Non sono sospese le mense o le attività di catering su base contrattuale. Non sono altresì sospese le attività di bar e ristorante nelle aree di servizio (autogrill) lungo la rete stradale, nelle stazioni e negli aeroporti. Non sono sospese le attività di ristorazione con consegna a domicilio e chi effettua il commercio al dettaglio di alimentari, come ad esempio le attività che prevedono l'asporto.

 

Devono chiudere tutte quelle attività che rivolgono i propri servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, barbieri, ecc.).

 

Non sono tenute a chiudere banche, agenzie di assicurazione, finanziarie, attività agricole, attività di trasformazione agroalimentare e relative filiere di beni e servizi.

 

Non sono tenute a chiudere tutte le altre attività non espressamente citate dal Decreto, quali le attività di servizi (ad esempio imprese di pulizia, elettricisti, idraulici, ecc.) o gli studi professionali.

 

Infatti il decreto, all'art. 7, raccomanda alle attività produttive di favorire lo smart working (ossia lavoro agile, che possa essere svolto dal proprio domicilio o in modalità a distanza), siano favorite eventuali ferie o permessi retribuiti, siano sospesi i reparti aziendali non necessari alla produzione, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro oltre alle normali precauzioni da far tenere individualmente a tutti i lavoratori (distanza di almeno un metro, lavarsi spesso le mani, ingresso contingentato dei clienti, ecc.).

 

Nell'ambito delle categorie sopra richiamate (commercio, somministrazione e servizi alla persona) fanno eccezione le attività riportate di seguito, le quali non dovranno chiudere:

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati;

Supermercati;

Discount di alimentari;

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) ;

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

Farmacie;

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

 

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

Attività delle lavanderie industriali;

Altre lavanderie, tintorie;

Servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Per quanto riguarda il nostro territorio, invece, si segnala che il Comune di Rende ha emesso un'ordinanza di sospensione, fino al prossimo 3 aprile, di tutte le scadenze per il pagamento di tributi, rateizzazioni, altri adempimenti, ecc. Tutti i termini sono sospesi e riprenderanno dal 4 aprile. Non saranno emessi, nello stesso periodo, avvisi di pagamento, ingiunzioni, atti di precetto, ecc.

 

Sarebbe auspicabile un Decreto che, a livello nazionale, provvedesse a sospendere le scadenze tributarie e previdenziali atteso che tra soli 4 giorni - il prossimo 16 marzo - saranno tantissimi gli adempimenti e i pagamenti che le aziende, con e senza dipendenti, saranno tenuti ad adempiere.

 

Ci auguriamo che presto questa emergenza possa cessare, nel frattempo esortiamo tutti a mantenere la calma e ad usare la testa, evitando di lasciarsi letteralmente terrorizzare da fake news o inutili allarmismi.

 

Nelle emergenze è fondamentale mantenersi calmi e razionali. Solo così gli eventuali danni potranno essere limitati.

 

Siamo a disposizione tramite tutti i nostri canali (telefono, mail, facebook, instagram, sito internet) per chiunque desideri chiarimenti specifici in merito agli ultimi decreti.