FondItalia



Il Fondo Formazione Italia (FondItalia) - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua è un organismo di natura associativa promosso dalla Confederazione datoriale FederTerziario - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana e dalla Confederazione Sindacale UGL - Unione generale del Lavoro, attraverso uno specifico Accordo Interconfederale che riguarda tutti i settori economici, compreso quello dell’agricoltura.

FondItalia non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese e dei relativi dipendenti dei settori economici delle micro, piccole e medie imprese, in una logica di relazioni sindacali ispirata alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e/o firmati per adesione.

Il Fondo promuove e finanzia tutte le imprese che aderiscono al Fondo attraverso i piani formativi aziendali, nazionali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali.

COME FUNZIONA

Dal 1978 le imprese che hanno contratti di natura privata versano tramite l’INPS per i propri dipendenti a tempo determinato ed indeterminato e dirigenti inquadrati come dipendenti una Indennità di disoccupazione involontaria, totalmente a carico del datore di lavoro.

Dal 2003 i datori di lavoro possono chiedere all’INPS di trasferire lo 0.30% di esso ad un Fondo Interprofessionale.
Il trasferimento dello 0,30% ad un Fondo non comporta nessuna aggravio di costi per l’impresa.
Le imprese che non aderiscono ad alcun Fondo continuano comunque a versare il contributo all’Inps.

Le imprese che aderiscono ad un Fondo, invece, autorizzano l’Inps a versare lo 0,30% direttamente al Fondo, che lo utilizza per finanziare la loro formazione continua.
Lo 0,30% viene obbligatoriamente versato dai datori di lavoro per:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • soci lavoratori delle cooperative con contratto di lavoro subordinato (Legge n. 142/2001);
  • dirigenti;
  • quadri;
  • impiegati;
  • operai;
  • operai agricoli (Circolare INPS n° 34/2008);
  • lavoratori di imprese municipalizzate ed ex Aziende di Stato (2009).

Dal 1 gennaio 2013 anche per nuove categorie di lavoratori per cui si versa l’ASPI (Circolare Inps n. 140/2012):

  • apprendisti;
  • soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge 92, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASPI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai soci;
  • soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58;
  • le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.

(Fonte FondItalia)