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DECRETO LEGGE n°18/2020 "CURA ITALIA"

È ora disponibile il testo del Decreto Legge definitivo "Cura Italia" varato allo scopo di fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus.

 

Diverse le misure e spazianti in tutti i settori del sistema Italia, dal potenziamento della sanità alle misure per i carcerati, dalla possibile requisizione di beni alla formazione a distanza.

 

Un primo commento, da parte nostra, riguarda tutte quelle disposizioni che possono aiutare a tirare un sospiro di sollievo alle imprese, soprattutto a quelle piccole e micro imprese che costituiscono il cuore pulsante della nostra economia.

 

Un primo provvedimento riguarda quei datori di lavoro che nell’anno 2020 hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto. Queste possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

 

Per presentare la domanda quattro mesi di tempo da quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e vale per tutti coloro che erano assunti alla data del 23 febbraio.

 

Alle Regioni è data facoltà di istituire trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, riguardanti tutte le imprese, anche eventualmente con un solo dipendente, non ammesse alla prestazione ordinaria di CIG, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

 

Un secondo provvedimento che balza agli occhi riguarda i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS (ad es. co.co.co.) ai quali viene riconosciuto il diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento pari a 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

 

Stessa indennità è estesa anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

 

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.

 

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, invece, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Naturalmente tale diritto vale a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

 

In alternativa alle prestazioni di cui sopra è prevista la possibilità di scegliere per un bonus da destinare all’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, esteso a 1.000 euro per i lavoratori della sanità.

 

L'eventuale periodo trascorso in quarantena è da considerarsi malattia a tutti gli effetti.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, nonché agli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti INPS, purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, non tassabile.

 

La stessa indennità viene riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.

 

Prorogati fino a 128 giorni i termini per richiedere indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL. (prima erano 68). In ogni caso sono sospesi tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo eseguiti dal 23 febbraio.

 

Sono stati stanziati 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale sanitaria.

 

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

È istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Alcune misure sono state stabilite per favorire la liquidità attraverso il sistema bancario.

Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.

 

Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre alle medesime condizioni.

 

Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Sarà facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale e non quelli che riguardano gli interessi.

 

A tale scopo le imprese dovranno autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

 

Sono sospesi i termini di versamento, fino al 30 aprile 2020, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi i versamenti previdenziali. I versamenti non effettuati nel periodo di sospensione saranno dovuti entro il 31 maggio, in unica soluzione o in 5 rate di pari importo decorrenti dal 31 maggio.

 

I soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nell'anno 2019, potranno non assoggettare a ritenuta i compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto fino a fine marzo.

 

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.