SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE RATE DI PRESTITI, FINANZIAMENTI E DEI CANONI DI LEASING
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, titolato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”, riconosce l’epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia (come previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).
Sulla base di quanto appena esposto le microimprese e le piccole e medie imprese aventi sede in Italia, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, dietro presentazione di apposita richiesta, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La comunicazione prevista deve essere corredata di autocertificazione con la quale l’Impresa attesta, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Le misure di sostegno sono riservate alle Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
La garanzia della sezione speciale Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6.