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GREEN PASS: NESSUNA SOSPENSIONE DAL LAVORO, MA STOP AGLI STIPENDI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. L. 127 del 21 settembre 2021, recante disposizioni in materia di obbligatorietà del green pass nei luoghi di lavoro, che introduce l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

 

DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui presta la propria attività, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

La disposizione si applica, altresì, a tutti i soggetti che accedono ai luoghi di lavoro e che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

I datori di lavoro sono tenuti alla verifica, anche a campione, delle disposizioni del presente decreto.

Qualora il personale non sia in possesso del green pass, sarà considerato assente ingiustificato e, pur senza conseguenze disciplinari e permanendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, per i giorni di assenza ingiustificata non avrà diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

 

SANZIONI

Per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza green pass è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.

La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste a partire dal 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.

 

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL GREEN PASS

La certificazione, scaricabile anche tramite APP (Immuni o IO), attesta una delle seguenti condizioni:

  • Aver completato iter ciclo vaccinale (anche dose unica). Validità 12 mesi;
  • Aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino da non meno di 15 giorni.
  • Avvenuta guarigione da COVID-19. Non vaccinati. Validità 6 mesi.
  • Essere negativi al test rapido o molecolare eseguito nelle ultime 48/72h.

PROCEDURE OPERATIVE

La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni necessarie all'esercizio dell'attività di verifica.

La verifica potrà avvenire tramite l’applicazione VerificaC19, scaricabile gratuitamente. L’App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno). L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. Tale richiesta non è obbligatoria.

L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy.

Si fa presente che è vietato raccogliere o lasciare in azienda copia del green pass/QRCODE.

Si consiglia, altresì di inviare a tutti i dipendenti una comunicazione per informare circa l’obbligo, a decorrere dal 15 ottobre 2021, di accedere nei luoghi di lavoro esclusivamente se in possesso del Green Pass.

 

Ai fini degli adempimenti relativi alla compliance del Regolamento EU – GDPR 2016/679, inoltre, è necessario provvedere all’implementazione della documentazione relativa alla privacy, aggiornando il registro dei trattamenti del titolare e redigendo un’informativa dedicata al controllo dei lavoratori per l’accesso ai locali con Green Pass.

 

(Fonte Federterziario Nazionale)


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