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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER: CINEMA, DISCOTECHE E PALESTRE

Le domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per effetto del Covid possono essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 fino al 21 dicembre 2021. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29 novembre 2021. Si tratta, ha precisato l'Agenzia, di due tipologie di contributo: uno, fino a 25.000 euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021; l'altro, con tetto a 12.000 euro, per tutte le attività operative in diversi settori rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

Con il provvedimento n. 336230 del 29 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’emergenza Covid.

 

Questi soggetti possono richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis.

 

Le domande potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021.

 

Si tratta di due tipologie di contributo:

- uno, fino a 25.000 euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021;

- l'altro, con tetto a 12.000 euro, per tutte le attività operative in diversi settori (dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

 

 

I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza.

La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale o provvisto di specifica delega, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

In caso di errore, entro il termine del 21 dicembre, sarà possibile presentare una nuova istanza sostitutiva oppure una rinuncia al contributo precedentemente richiesto. Il sostegno spettante verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.

 

Secondo quanto indicato dal decreto interministeriale del 9 settembre 2021 emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, le tipologie di contributo sono due:

- un contributo spetta, in primo luogo, alle imprese che alla data del 23 luglio 2021 (con partita Iva attivata in data precedente) svolgevano in modo prevalente l’attività individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10” relativo a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, e che alla stessa data erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19. A ciascun beneficiario spetterà un contributo di pari entità che sarà calcolato sulla base del numero di richiedenti, fino a un massimo di 25.000 euro per destinatario;

- un secondo contributo spetta alle imprese che alla data del 26 maggio 2021, con partita IVA attivata in data precedente, svolgevano in via prevalente una delle attività individuate dall’Allegato 1 del decreto interministeriale.

 

Il contributo spetta se per l’attività svolta in modo prevalente sono state previste chiusure dovute alle disposizioni di contenimento dell’epidemia, per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021.

 

In questa seconda agevolazione rientrano, ad esempio, la gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, l’organizzazione di feste e cerimonie, ma anche le stesse discoteche, sale da ballo e simili destinatarie della prima tipologia di sostegno, dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative fra loro.

 

Il secondo contributo spetta in misura variabile da 3.000 a 12.000 euro a seconda del livello di ricavi del richiedente, della disponibilità di risorse e dell’ammontare complessivo delle richieste ammissibili.

(Fonte Ipsoa)


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