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30 GIUGNO 2023 | TERMINE PER PUBBLICAZIONE AIUTI

Il 30 giugno prossimo scade l’obbligo della pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2022, obbligo introdotto dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017. La pubblicazione deve essere effettuata sul proprio sito internet o su quello della propria Associazione di categoria.

 

Si evidenzia che, rispetto al passato non risulta più obbligatoria la pubblicazione delle somme ricevute a seguito di contratti di fornitura di beni e servizi caratterizzati da contributi a titolo di corrispettivo, nonché quelli derivanti da un risarcimento dovuto dalla pubblica amministrazione.

 

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • Società di capitali (SPA, SRL, SAPA);
  • Società di persone (SNC, SAS);
  • Ditte individuali esercenti attività di impresa, qualunque sia il regime contabile di appartenenza;
  • Società cooperative, comprese le cooperative sociali.

 Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;

  • vantaggi;
  • contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogate dalle Pubbliche Amministrazioni (ad es. Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Istituzioni universitarie, Camere di Commercio).

Vanno altresì dichiarati contributi a fondo perduto, le garanzie a copertura di mutui, i crediti d’imposta ricompresi nel regime De Minimis o nell’ambito del “Temporary Framework” europeo (“quadro temporaneo”) rientrano in tali formule di aiuto pubblico.

Per ciascuna sovvenzione ricevuta, deve essere indicata:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio (associazione);
  2. denominazione del soggetto che lo ha erogato (pubblica amministrazione);
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  4. data di incasso;
  5. causale (motivazione del contributo ricevuto).

L'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

 

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Il decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022), ha prorogato al 1 gennaio 2024 il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento dell’obbligo in esame per l’anno 2023 (cioè in relazione alle erogazioni percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023).

 

FederTerziario Nazionale, al fine di permettere alle imprese associate di adempiere alle disposizioni, ha realizzato una sezione sul sito federterziario.it dedicata alle aziende che vorranno provvedere alla pubblicazione degli Aiuti e dei contributi pubblici.

 

Cliccando sul pulsante sottostante, potrete scaricare il modulo PDF che dovrà essere compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’azienda. Lo stesso, ìnsieme al documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, dovrà essere inviato per mezzo email all’indirizzo: info@federterziariocosenza.it che verificherà se l’azienda risulta associata e successivamente provvederà ad inviare il tutto a FederTerziario Nazionale per la pubblicazione sul portale.


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Modulo per pubblicazione aiuti.pdf
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