Si avvicina il termine del 31 ottobre per la trasmissione del modello 770/2023 all’Agenzia delle Entrate relativo al periodo d’imposta 2022.
CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO 770
Sono tenuti a presentare il modello 770, in qualità di sostituti d’imposta, i seguenti soggetti:
- società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi: regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. n. 142/1990, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- Trust;
- condomìni;
- società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, così come modificata dall’art. 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019);
- curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
STRUTTURA DEL MODELLO 770
Il modello 770/2023 si compone innanzitutto di un frontespizio in cui sono riportati l’informativa sulla privacy e i riquadri su tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.
I quadri da compilare con riferimento ai rapporti di lavoro sono:
- Quadro ST, concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché i versamenti riguardanti gli importi appena citati;
- Quadro SV, relativo alle trattenute per addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
- Quadro SX, per i crediti e le compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455/1997 e del D.Lgs. n. 241/1997 art. 17;
- Quadro SY, riguardante le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010, oltre che per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il modello 770 può essere inviato esclusivamente per via telematica:
- direttamente;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni statali);
- tramite società appartenenti al gruppo.
Merita segnalare che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova dell’avvenuta presentazione, in assenza di errori, è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati e l’esito dell’elaborazione, rilasciata dal sistema telematico.
NOVITÀ DEL MODELLO 770
Il modello 770/2023 continua a recepire le modifiche normative introdotte nel corso del 2020 e del 2021 a fronte dell’emergenza pandemica Covid-19, in particolare sono stati aggiornati i codici da indicare nei quadri ST/SV volti a segnalare i versamenti effettuati nel 2022 di ritenute relative al 2020 e 2021 inizialmente non operate e/o non versate in ragione delle sospensioni introdotte nel corso del 2020 e successivi anni.
Nella sezione ST, al punto 10, è prevista l’esposizione, in caso di sospensione dei versamenti, in corrispondenza del codice Z:
Codice 1 - Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti d’imposta esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati);
Codice 2 - Se il versamento si riferisce ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti d’imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana;
Codice 3 - Se il versamento si riferisce a ritenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022 dai sostituti d’imposta appartenenti alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
Codice 4 - Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti d’imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
SANZIONI
L’omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta è sanzionata, sotto il profilo amministrativo, in una misura che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro (art. 2, D.Lgs n. 471/1997).
In caso di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.
Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica invece la sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 250 euro. A questa sanzione è applicata:
- una maggiorazione del 50% quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente;
- ridotta di 1/3 se l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.
Si applica la sanzione amministrativa:
- da 250 a 2.000 euro se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarate, sono state versate interamente;
- di 50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
È comunque possibile presentare la dichiarazione correttiva o integrativa entro 90 giorni dal termine di scadenza. La dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta o un minor credito e fatta salva sia l’applicazione delle sanzioni che l’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997 in tema di ravvedimento operoso.
L’omessa presentazione del modello 770/20223, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 29 gennaio 2024 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione).
La violazione di omessa dichiarazione ricade sull’intermediario incaricato, qualora la trasmissione non sia effettivamente prodotta o scartata dal sistema Entratel, e l’intermediario stesso non la ritrasmette nel termine dei successivi 5 giorni.
Al riguardo, va specificato che:
- se trasmette la dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data dell’impegno (riportata sul frontespizio della dichiarazione), l’intermediario non subirà alcuna sanzione.
- se la trasmissione è effettuata oltre il termine di 30 giorni dalla data dell’impegno, l’intermediario è sanzionabile.
(Fonte IPSOA)