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Maxisconto fiscale del 120% per le imprese e i professionisti che assumono nuovo personale

Il 25 giugno u.s. è stato firmato, dal Ministro dell’Economia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decreto attuativo che prevede una deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di un maxisconto fiscale del 120% per le imprese e i professionisti che assumono nuovo personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale deduzione è aumentata sino al 130% per determinate categorie c.d. “fragili”, ritenute meritevoli di maggior tutela.

Il suddetto decreto, specifica le modalità di attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo sull'Irpef (30 dicembre 2023, n. 216), che dispone, “per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela”.

Lo sgravio assume la forma, quindi, di una maxideduzione dal reddito degli importi maggiorati e, di conseguenza, porta alla determinazione di una base imponibile ridotta per le imposte sui redditi. Dallo sgravio sono esclusi i contributi Inail.

 

A chi si applica

Il super sconto fiscale del costo del lavoro si applica ai titolari di reddito d’impresa, ai lavoratori autonomi e agli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e spetta qualora abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio).

 

Sono da ritenersi esclusi i soggetti non titolari di reddito d’impresa (ad es. imprenditori agricoli e coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale). Inoltre, l’agevolazione non spetta a società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa, a decorrere dall’inizio della procedura.

 

Maggiorazione

Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20%. Il costo è incrementato di un ulteriore 10% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di "dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela" (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza, disabili) (All. 1 D. Lsg. 216/2023). La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, "se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente".

L’agevolazione spetta, quindi, se si determina un incremento occupazionale. Dal punto di vista pratico, il costo considerato per l'incremento occupazionale corrisponde al valore minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l'aumento complessivo del costo del personale, come emerge dal conto economico.

 

Applicazione sulle imposte dirette

L’ambito di applicazione è limitato alle imposte dirette (Ires e Irpef), riprendendo, in parte, alcuni dei criteri di misurazione del beneficio già testati nel 2005 ai fini Irap, proprio in riferimento alle nuove assunzioni. Relativamente alle tipologie contrattuali invece, l’agevolazione trova applicazione anche nel caso di conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nonché di contratti part-time, in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale


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