La Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024 ha pubblicato la Legge n. 95 del 4 luglio 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 60/2024 del
7 maggio 2024 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.
Il cd. Decreto Coesione, che ha l’obiettivo di sostenere l'autoimpiego e promuovere l'occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno, investire sulle competenze,
anche dei lavoratori in esubero delle grandi aziende in crisi e a valorizzare le opportunità della tecnologia attraverso la piattaforma SIISL, prevedeva alcune misure introdotte,
alcune con modifica, dalla su citata Legge di conversione.
Di seguito le misure in
materia di lavoro:
1) Promozione dell’Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0 (artt. 17 e 18):
Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità previste, le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in
forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi.
I finanziamenti sono destinati a giovani under 35:
- a) in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione;
- b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
Sono ammissibili a finanziamento :
- a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate;
- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;
- c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.
Il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari europei, sud, coesione e PNRR definirà, con un decreto, modalità e termini per l’attivazione delle due
iniziative.
2) Iscrizione NASPI nel SIISL (art. 17-bis)
All’iscrizione d’ufficio dei percettori della NASPI e della DIS-COLL alla piattaforma SIISL, con la possibilità per i datori di lavoro di pubblicare le posizioni vacanti, l’art. 17-bis della
Legge di conversione prevede che l’erogazione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento
professionale e non condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale (Decreto Coesione).
3) Incentivi all’Autoimpiego nei Settori Strategici (art. 21):
Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31
dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e
la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di 3 anni e non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31
dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori
di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'INAIL, nel limite massimo di importo di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei
limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.
4) Bonus Giovani (art. 22)
Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24
mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo
di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti
che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si
applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero
contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. 4. L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data
dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
5.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti
l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima
unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima
unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul
computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero.
5) Bonus Donne (art. 23)
Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della ZES unica, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31
dicembre 2025 assumono lavoratrici è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di
qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi
strutturali dell'Unione europea, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque
residenti.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori
mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero
delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente
articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. 6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
7.
La Legge n. 95 del 4 luglio 2024 ha aggiunto, quali beneficiarie del bonus:
Donne prive di impiego da almeno 6 mesi e ovunque residenti, operanti in settori o professioni con un tasso di disparità tra uomo e donna, in termini occupazionali, almeno del 25%
6) Bonus ZES (art. 24)
Esenzione contributiva per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori over 35, disoccupati da almeno 24 mesi, nelle ZES, per un periodo massimo di 24 mesi e un limite massimo di 650 euro
mensili.
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