E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/04/2024 la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge con modificazioni del Decreto legge n. 19/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e che ha introdotto la patente a punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.
La patente a punti entrerà in vigore ufficialmente a partire dal prossimo 1° ottobre e sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).
La norma di riferimento per la patente a punti è l’articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti – del Testo unico della sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n°81), riscritto integralmente dal D.L. 19/2024
Requisiti:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
La patente a punti per i cantieri viene rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a patto che siano rispettati alcuni requisiti, ed è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti
PATENTE CON MENO DI 15 PUNTI
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. Tali soggetti possono completare le attività oggetto dell’appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.
SANZIONE IN CASO DI MANCANZA DELLA PATENTE O CON MENO DI 15 PUNTI
Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente o con patente con meno di 15 punti, è applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000.
ESONERO PER LE IMPRESE QUALIFICATE SOA CON CLASSIFICA III O SUPERIORE
Viene confermata la non necessità del possesso della patente a punti per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, precisando che deve essere in classifica pari o superiore alla III.
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