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Sistema Nazionale Certificazione Competenze, pubblicato D.M. in Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2024, il Decreto Ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024 recante “Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”.

 

Il testo regola e disciplina gli ambiti di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, favorendo la collaborazione sinergica, in tema di formazione aziendale, tra il sistema della formazione professionale di competenza regionale e il partenariato economico e sociale, rendendo, di fatto, centrale il ruolo dei Fondi interprofessionali per la formazione continua e i Fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione al reddito.

 

 

Ai fini della creazione del Repertorio delle Qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro saranno utilizzate le qualificazioni corrispondenti a risultati attesi ricompresi nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni 1, implementate dai seguenti quadri europei:

 

  1. Il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

  2. Il quadro comune europeo di riferimento per le competenze digitali (DigComp);

  3. Il quadro comune europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali (EntreComp);

  4. Il quadro comune europeo di riferimento per le competenze personali, sociali e di apprendimento (LifeComp);

  5. Standard di competenze stabiliti nell’ambito dell’indagine internazionale dell’OCSE- PIAAC, relativa a competenze alfabetiche e matematiche della popolazione adulta dai 16 ai 65 anni.

Tale repertorio avrà carattere di sussidiarietà rispetto ai Repertori delle Regioni e delle Province autonome, qualora esistano, che potranno utilizzarlo a riferimento, in modalità complementare rispetto ai propri repertori.

 

 

 

Al fine della realizzazione dello stesso sono individuati gli Enti titolari delegati per i relativi ambiti di competenze:

 

  1. I Fondi Interprofessionali e i Fondi Bilaterali per servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi promossi dagli stessi ai sensi della normativa vigente;

  2. L’Unione nazionale delle Camere di Commercio;

  3. Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per:

a. servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi promossi dal M.d.L. e da propri enti vigilati o convenzionati nell’ambito di programmi di propria titolarità ivi comprese le iniziative a valere sul Programma Erasmus + o analoghe, nonché le misure legate all’inclusione socio-lavorativa degli stranieri;

b. per servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi relativi alle professioni non organizzate in ordini e in collegi (L. n. 4/2013, che chiarisce che le Associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti una serie di attestazioni).

 

Gli Enti titolari delegati, entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del decreto, devono adottare un quadro regolamentare delle condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze riferite alle qualificazioni e ai quadri europei indicati, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dal D. Lgs n. 13/2013 e dal Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021.

Sulla base di accordi e convenzioni, gli Enti possono svolgere funzioni di supporto e accompagnamento in favore di altri Enti titolati del Sistema Nazionale di certificazione delle competenze e agli Enti possono essere affidati l’organizzazione e l’offerta di servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze relative a qualificazioni di titolarità dell’Ente pubblico titolare firmatario dell’accordo.

 

I Fondi Interprofessionali devono individuare, anche attraverso l’adozione e l’aggiornamento periodico di uno o più elenchi, gli Enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione tra gli enti titolati in altri ambiti di titolarità, ivi compresi l’Unione nazionale delle Camere di Commercio e Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., o tra gli Enti accreditati dalle Regioni e Province autonome a svolgere la formazione professionale.

I Fondi possono individuare, quali Enti titolati, anche imprese dotate di strutture formative aziendali interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, nell’ambito di interventi di cui sono beneficiarie. Possono essere individuati anche gli Enti Bilaterali.

 

Gli Enti titolati per l’erogazione di servizi di certificazione devono aver almeno avviato il percorso di certificazione del sistema di gestione per qualità conforme a una delle seguenti norme:

UNI EN ISO-9001 nel settore EA37 (percorsi di formazione per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale delle imprese);

ISO 21001 (Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione); ISO 29993 (Servizi di formazione che non rientrano nell’istruzione formale); ISO 29991 (Servizi di formazione linguistica);

ISO 29994 (Servizi di istruzione, formazione e apprendimento requisiti per l’apprendimento a distanza e relativi aggiornamenti);

 

Inoltre, gli Enti titolati devono aver adottato, laddove applicabile, un modello organizzativo esimente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed essere accreditati ad ACCREDIA (organismo nazionale italiano di accreditamento).

 

L’Unione nazionale delle Camere di Commercio individua gli Enti titolati fra gli Enti del sistema camerale o fra gli Enti da questi partecipati già titolati in altri ambiti o accreditati dalle Regioni.

 

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per i servizi di certificazione relativi a investimenti di propria titolarità, adotta e aggiorna un elenco, articolato per settori economici professionali, di “Centri Duale Nazionale per lo sviluppo delle competenze professionali” (Centri DU-NA), costituiti in forma di partenariato.

 

 

 

 

C e n t r i   D U - N A

 

 

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono accreditare o autorizzare i centri DU-NA per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro, di formazione professionale, individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

 

Per servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi promossi dal Ministero e da propri Enti vigilati o convenzionati nell’ambito di programmi di propria titolarità, ivi comprese le iniziative a valere sul Programma Erasmus + o analoghe, nonché le misure legate all’inclusione socio-lavorativa degli stranieri, i centri DU-Na devono comprendere almeno:

a. Enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale in almeno in cinque regioni, di cui uno nel Mezzogiorno, o un Ente che svolge attività di coordinamento operativo a livello nazionale di Enti privati gestori di attività formative, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 40/1987, assegnatario di finanziamenti per almeno 2 annualità, anche non consecutive, negli ultimi 3 anni;

b. Una istituzione formativa ai sensi del capo III del D. Lgs. n. 226/2005

c. Un centro provinciale di istruzione per gli adulti (CPIA);

d. Una ITS Academy;

e. Almeno un impresa o loro Associazioni, tra loro associate anche in forma consortile, o loro strutture formative collegate o gruppo o di rete o un Ente Bilaterale appartenenti al settore economico professionale per il quale si richiede l’iscrizione all’elenco;

f. Una agenzia per il lavoro, o Enti autorizzati all’attività di intermediazione, o soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

 

Per servizi di certificazione relativi a professioni non regolamentate, ovvero per professionisti senza albo o ordine di categoria (L. n. 4/2013) i centri DU-NA devono avere, oltre a tutti gli Enti sopra elencati, almeno una Associazione professionale in forma aggregata di cui all’art. 3 della L. n. 4/2013 (es. amministratori di condominio, grafici, wedding planner, ecc.) e, ove previsto, un organismo di certificazione accreditato ad ACCREDIA.

 

I soggetti che costituiscono i centri DU-NA possono aderire a un solo partenariato.

 

I Fondi Interprofessionali posso scegliere di associarsi o di avvalersi dell’elenco dei centri DU-NA o dei sistemi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regolamentati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

 

I Fondi Interprofessionali devono assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione dei livelli essenziali di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ad opera dei propri enti titolati e trasmettere al Ministero una relazione annuale.

 

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di INAPP, vigila e predispone un rapporto annuale di monitoraggio, intervenendo con azioni di supporto o di sospensione della delega in casi di difformità.

 

INAPP e Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. predispongono e aggiornano periodicamente un piano coordinato per l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione in materia di servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze attraverso seminari informativi, formazione a distanza e la manualistica, compresa quella relativa all’utilizzo e all’aggiornamento dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

 

Il Ministero è altresì responsabile del monitoraggio, della valutazione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione e predispone, con il supporto tecnico di INAPP, un rapporto annuale di monitoraggio sulla base di quanto predisposto dagli Enti titolari delegati. Il Ministero promuove periodici incontri con le Regioni e le Province autonome, nonché con gli Enti titolari delegati, al fine di promuovere il coordinamento della programmazione dei servizi di cui al decreto.

 

I percorsi di formazione, di politica attiva e di accesso al lavoro devono prevedere, già in fase di progettazione, gli obiettivi e i risultati attesi con riferimento agli standard di qualificazione.

 

Le attestazioni delle competenze devono essere rilasciate in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate con modalità digitale presso gli Enti titolari delegati o presso gli enti titolati che le hanno rilasciate.

Le attestazioni devono implementare il fascicolo elettronico del lavoratore, attraverso il collegamento con il sistema informativo unitario, e devono recare il logo e la denominazione del Ministero, dell’Ente titolato al rilascio e, ove previsto, dell’Ente titolare delegato.

 

Per servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze si adottano le Unità di Costo STANDARD relative ai servizi di orientamento specialistico, individuali o di gruppo, adottate nell’ambito di interventi di investimento e di riforma di titolarità del Ministero del Lavoro, di cui alla Missione M5 – Componete C1 del PNRR relativi al Programma GOL e nell’ambito dei programmi nazionali a valere sulla programmazione 2021-2027.

Gli standard di durata dei servizi sono determinati come segue:

per i servizi di individuazione fino a un massimo di 5 ore di servizio individuale o di gruppo;

per i servizi di validazione fino a un massimo di 10 ore di servizio individuale o di gruppo, comprensive della durata del servizio di individuazione;

per i servizi di certificazione fino a un massimo di 16 ore di servizio individuale o di gruppo, comprensive della durata dei servizi di individuazione e di validazione.

 

 

 

I n d i v i d u a z i o n e      d e l l e    c o m p e t e n z e         e s e r c i t a t e   i n   u l t e r i o r i

p e r c o r s i

 

 

Su richiesta della persona o su iniziativa degli Enti titolati, possono essere oggetto di individuazione anche le competenze esercitate nei seguenti ambiti:

  1. Contratti di apprendistato (Ente titolato: Datore di lavoro);

  2. Tirocini diversi da quelli curriculari (Ente titolato: soggetti proponenti tirocini diversi da quelli curriculari);

  3. Progetti di servizio civile universale (Ente titolato: enti iscritto all’albo degli Enti di servizio civile universale);

  4. Attività o percorsi di volontariato (Ente titolato: Enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore);

  5. Progetti utili alla collettività a titolarità di comuni o di altre amministrazioni pubbliche (Ente titolato: Comuni o altre amministrazioni pubbliche);

  6. Prestazioni di lavoro socialmente utile (Ente titolato: Amministrazioni pubbliche);

  7. Percorsi di formazione e accompagnamento per l’imprenditorialità e l’autoimpiego promossi dal Ministero o da suoi enti vigilati o convenzionati (Ente titolato: soggetti attuatori di percorsi di formazione e accompagnamento per l’imprenditorialità e l’autoimpiego promossi dal M.d.L.).

 

Gli Enti titolati in tali ambiti possono definire accordi di collaborazione con i centri DU-NA. I datori di lavoro e gli Enti proponenti tirocini differenti da quelli curriculari, possono organizzare i rispettivi servizi di individuazione delle competenze attraverso reti di imprese o avvalendosi di Enti Bilaterali.

 

Per tutte queste tipologie di apprendimento è necessario:

assicurare interventi di prima informazione finalizzati a garantire pari opportunità e accessibilità ai beneficiari delle misure;

la sottoscrizione da parte del beneficiario e del soggetto attuatore di un progetto personalizzato o patto di servizio, contenente la durata in ore, giorni, obiettivi e risultati attesi;

la presenza di un tutor sin dalla fase iniziale, preposto alle azioni di supporto;

il rilascio di un documento di trasparenza contenente i risultati di apprendimento o di attività oggetto di individuazione, sottoscritto dal soggetto attuatore e dal beneficiario della misura; le evidenze dell’attività svolta e la durata in ore, giorni o mesi, non inferiore al 75% della durata iniziale prevista e comunque non inferiore a 60 ore nell’arco di 12 mesi;

il rilascio, la conservazione e registrazione delle attestazioni.

 

Sono equiparati a documento di trasparenza:

i report documentali dei servizi di skill gap analysis realizzati e conclusi in favore di disoccupati e inoccupati da parte dei servizi per il lavoro competenti;

 

i certificati definiti, per singola professione, in conformità della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

 

 

Fonte FederTerziario

 

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