FederTerziario Cosenza
ricorda che dal 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili -di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) – sono tenuti al possesso
della PATENTE A PUNTI.
FederTerziario Cosenza è pronta a dare assistenza agli associati
L’obbligo non è previsto per mere forniture o prestazioni intellettuali
Requisiti:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
La patente a punti per i cantieri viene rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a patto che siano rispettati alcuni requisiti, ed è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti
PATENTE CON MENO DI 15 PUNTI
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. Tali soggetti possono completare le attività oggetto dell’appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.
SANZIONE IN CASO DI MANCANZA DELLA PATENTE O CON MENO DI 15 PUNTI
Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente o con patente con meno di 15 punti, è applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000.
ESONERO PER LE IMPRESE QUALIFICATE SOA CON CLASSIFICA III O SUPERIORE
Viene confermata la non necessità del possesso della patente a punti per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, precisando che deve essere in classifica pari o superiore alla III.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
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