
Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che aggiorna le regole per tutti i corsi obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008. L’accordo entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sostituirà i precedenti testi normativi, con un periodo transitorio di 12 mesi.
Il nuovo testo stabilisce criteri uniformi su durata, contenuti, modalità di erogazione e verifica finale dei corsi.
Di seguito una panoramica semplificata delle principali novità per le diverse figure aziendali.
Lavoratori:
Formazione generale (4 ore) + formazione specifica (4, 8 o 12 ore in base al rischio ATECO). Aggiornamento ogni 5 anni (minimo 6 ore).
Preposti:
Corso aggiuntivo di 12 ore, aggiornamento biennale o al variare dei rischi. Solo in presenza per garantire efficacia e interazione.
Dirigenti:
Corso di 12 ore + modulo “cantieri” (6 ore), con aggiornamento ogni 5 anni. Consentita la modalità e-learning.
Datori di lavoro:
Formazione base di 16 ore. In edilizia si aggiungono fino a 24 ore tra moduli giuridici, organizzativi e tecnici. Aggiornamento ogni 5 anni.
RSPP/ASPP:
Percorso modulare A-B-C (fino a 100 ore per RSPP). L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore per RSPP, 20 ore per ASPP.
Coordinatori per la sicurezza:
Corso base di 120 ore, aggiornamento ogni 5 anni (40 ore). Solo alcuni moduli potranno essere svolti online.
Ambienti confinati o inquinati:
Formazione obbligatoria di 12 ore con 8 ore di pratica. Aggiornamento quinquennale (minimo 4 ore, pratica inclusa). No e-learning.
Nuove attrezzature:
Introdotti corsi specifici per macchine prima non normate (carroponte, caricatori, raccogli frutta, ecc.).
L’accordo fissa anche limiti organizzativi (massimo 30 partecipanti, obbligo di frequenza al 90%, rapporto docente/discente 1:6 per le esercitazioni) e chiarisce i requisiti dei formatori, che devono dimostrare almeno 3 anni di esperienza.
Le imprese sono invitate a verificare la propria conformità ai nuovi obblighi.
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