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Obbligo di pubblicazione degli aiuti e contributi pubblici ricevuti: scadenza 30 giugno

Ai sensi della Legge n. 124/2017 (commi da 125 a 129), tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese sono tenute a pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, un elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente.

 

Se l’impresa non dispone di un sito web aziendale, l’obbligo può essere assolto tramite pubblicazione sul sito dell’associazione di categoria a cui è iscritta.

 

Chi è tenuto alla pubblicazione?

L’obbligo riguarda le seguenti categorie:

  • Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.);
  • Società di persone (S.n.c., S.a.s.);
  • Imprese individuali, indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • Società cooperative, comprese le cooperative sociali.

 

Quali contributi devono essere pubblicati?

Devono essere dichiarati gli aiuti e contributi pubblici di importo complessivo superiore a € 10.000, erogati da:

  • Stato;
  • Enti locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi/associazioni);
  • Università e istituti universitari;
  • Istituti autonomi per le case popolari;
  • Camere di Commercio e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici (nazionali, regionali e locali);
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse ASL);
  • ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle PA;
  • Agenzie fiscali;
  • Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).

 

Rientrano tra i vantaggi da pubblicare:

  • Sovvenzioni, sussidi, contributi (in conto capitale, esercizio o interessi);
  • Altri vantaggi economici, come garanzie pubbliche su finanziamenti o concessione di beni pubblici a condizioni agevolate.

Le imprese che hanno beneficiato di aiuti di Stato o aiuti de Minimis, già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), possono semplicemente indicare sul proprio sito (o su quello dell’associazione di categoria) che tali aiuti sono stati ricevuti, senza dover fornire ulteriori dettagli.

 

Sanzioni previste

La mancata pubblicazione comporta:

  • Una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di € 2.000;
  • L’obbligo di procedere comunque alla pubblicazione.

Se entro 90 giorni dalla contestazione non si provvede alla pubblicazione né al pagamento della sanzione, si applica una sanzione aggiuntiva: la restituzione integrale degli importi ricevuti.

 

FederTerziario ha realizzato, sul proprio sito internet, una sezione apposita per quelle aziende che vorranno provvedere alla pubblicazione degli aiuti e dei contributi pubblici.

 


Gli associati che vorranno richiedere la pubblicazione degli aiuti e dei contributi sul sito FederTerziario, possono fare una e-mail ai nostri uffici scrivendo all’indirizzo info@federterziariocosenza.it.

Il servizio è completamente gratuito.


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