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Assicurazioni contro le calamità naturali: nuove scadenze e chiarimenti normativi

In base a quanto comunicato da FederTerziario Nazionale tramite apposita circolare, sono state introdotte importanti novità in materia di obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali per le imprese italiane.

 

Dopo che il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2025 (art. 13, comma 1) aveva inizialmente fissato al 31 marzo 2025 il termine per l’adempimento dell’obbligo assicurativo, il successivo disegno di legge (AS 1482) di conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 è stato approvato dal Senato il 21 maggio 2025.

 

Tale provvedimento è confluito nella Legge 27 maggio 2025, n. 78, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025, che ha introdotto modifiche significative all’obbligo previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023, art. 1, comma 101), relativamente alla copertura assicurativa obbligatoria per i danni materiali causati da eventi catastrofali.

 

Le novità principali introdotte dalla Legge 78/2025

La nuova normativa prevede il differimento dei termini di decorrenza dell’obbligo assicurativo per i beni materiali iscritti nell’attivo patrimoniale delle imprese (immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature – voce B-II, numeri 1, 2 e 3 dell’art. 2424 del codice civile), distinguendo in base alla dimensione aziendale, così come definita dalla Direttiva delegata (UE) 2023/2775.

 

In particolare:

  • Per le medie imprese, l’obbligo entra in vigore dal 1° ottobre 2025.
  • Per le piccole e micro imprese, la scadenza è posticipata al 31 dicembre 2025.

Tale differenziazione mira a concedere alle imprese un tempo adeguato per effettuare valutazioni comparative sulle offerte assicurative disponibili sul mercato.

 

Ulteriori precisazioni:

  • L’obbligo non si applica agli immobili costruiti senza titolo edilizio o per i quali non è stato completato un procedimento di sanatoria.
  • Le polizze assicurative dovranno coprire i danni diretti causati da eventi catastrofali quali: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, riguardanti fabbricati, impianti e terreni.

 

Conseguenze per le imprese inadempienti

Sebbene non siano previste sanzioni dirette per il mancato adempimento, le imprese che non rispettano l’obbligo potrebbero essere escluse da contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie statali, comprese le garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le PMI ai fini dell’accesso al credito, in particolare in occasione di situazioni emergenziali legate a eventi calamitosi.

 

 

FederTerziario Cosenza resta a disposizione per supportare le imprese associate nella corretta interpretazione e applicazione della normativa.

 

Fonte: FederTerziario Nazionale


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