L’iter di qualificazione delle imprese
costruttrici è affidato alle Società Organismo di Attestazione, le SOA.
L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per
la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di
eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle
costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
L’Attestazione SOA ha validità quinquennale, ma dopo
tre anni deve essere sottoposta a verifica.
Con l’Attestazione SOA le aziende possono appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di
importi.
Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la
Qualificazione sono 52:
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13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti,
strade, restauri, etc.)
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39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi,
demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
La categoria di opere è legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il suddetto periodo
di riferimento.
Le classifiche di qualificazione sono 10; esse sono
identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore, espresso in euro:
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I fino a euro 258.000
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II fino a euro 516.000
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III fino a euro 1.033.000
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III bis fino a euro 1.500.000
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IV fino a euro 2.582.000
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IV bis fino a euro 3.500.000
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V fino a euro 5.165.000
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VI fino a euro 10.329.000
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VII fino a euro 15.494.000
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VIII oltre euro 15.494.000
LA CLASSIFICA LIVELLI DI IMPORTO
Oltre che per categorie di opere, l’attestazione SOA eventualmente conseguita dall’impresa è riconducibile ad
una determinata classifica di importo e, pertanto, l’impresa una volta qualificata, può partecipare a gare ed effettuare lavori per categorie di opere e per importi pari alla categoria e alla
classifica per la quale è stata attestata maggiorata di un quinto.
Le classifiche sono otto e corrispondono ciascuna a determinati livelli di importo.
Classifica livelli di importo:
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I Fino a € 258.000,00
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II Fino a € 516.000,00
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III Fino a € 1.033.000,00
-
III-bis Fino a € 1.500.000,00
-
IV Fino a € 2.582.000,00
-
IV-bis Fino a € 3.500.000,00
-
V Fino a € 5.162.000,00
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VI Fino a € 10.329.000,00
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VII Fino a € 15.494.000,00
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VIII Fino a 20.658.000,00
Per tutti gli appalti superiori all’importo dell’VIII livello di classifica l’impresa non solo deve essere in
possesso della relativa attestazione SOA ma deve aver realizzato, nei cinque anni precedenti al bando di gara, una cifra d’affari non inferiore a tre volte l’importo a base d’asta.
Inoltre, ai fini del conseguimento dell’attestazione SOA, un’impresa, deve soddisfare requisiti di ordine
generale e requisiti di ordine speciale.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
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Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale (assenza di condanne
incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA);
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Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato
preventivo, ecc.);
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Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento dell’attività d’impresa (assenza di errori
gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali, di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.);
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Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave;
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Regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
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Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Ø Requisiti di capacità economica:
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Idonee referenze bancarie;
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Cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie
categorie;
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Patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti
alla redazione del bilancio);
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Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà,
in leasing o in noleggio); l’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale;
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Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra
d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato. In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della “retribuzione convenzionale
INAIL”.
Ø Requisiti di capacità tecnica e direttore tecnico:
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Idonea direzione tecnica, il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per
classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma, il ruolo di direttore tecnico può
essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera
professionale regolarmente registrato;
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Esecuzioni di lavori nelle singole categorie di importo non inferiore al 90% di quello della classifica
richiesta;
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Lavori di punta: esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori
in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.
Inoltre, le imprese che intendono conseguire l’attestazione SOA per classifiche di importo uguale o superiore
alla III devono essere in possesso anche della Certificazione di Qualità ISO 9001. In questi casi dunque, le Società Organismo di Attestazione dovranno verificare non solo il possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui sopra ma anche della sussistenza della certificazione di qualità.